Assirm è l’Associazione nata nel 1991 che riunisce le aziende italiane che svolgono Ricerche di Mercato, Sondaggi di Opinione e Ricerca Sociale. 

Assirm organizza numerosi momenti di confronto e approfondimento sui trend, le dinamiche del mercato e i nuovi modelli di ricerca, per fare il punto sull’attualità, dando uno sguardo al futuro. Occasioni di confronto e networking. 

Assirm conferma la centralità del proprio ruolo sociale a supporto delle Imprese e del Sistema Paese, offrendo una proposta formativa di alta qualità, facilmente accessibile e fruibile, pensata per favorire il progresso dei professionisti di oggi e di domani. 

Rimani sempre aggiornato sul mondo delle Ricerche e i suoi protagonisti. 

Il Centro Studi e Formazione Assirm nasce nel dicembre 2005 con lo scopo di sviluppare la cultura professionale della Ricerca di Mercato e Sociale, e di promuoverne l’immagine e il valore presso i committenti e l’opinione pubblica. 

L’Assemblea degli Associati del 15 Giugno 2023 ha ratificato il nuovo testo dello Statuto associativo.

PREMESSA
Sin dalla sua nascita, Assirm ha svolto un ruolo fondamentale nella diffusione e qualificazione
della ricerca di mercato, sociale e di opinione. Assirm, direttamente e attraverso gli Istituti
Associati, contribuisce alla diffusione della cultura della ricerca, consentendo ad un numero
sempre maggiore di istituzioni, imprese e associazioni di disporre di informazioni accurate ed
affidabili, stimolando l’innovazione, creando i presupposti di scelte efficaci e generando valore
nel sistema economico e sociale.
Gli Istituti Assirm sottoscrivono il Codice di Etica Professionale, pietra miliare della filosofia
dell’Associazione e fondamento per l’identificazione della mission che viene finalizzata
attraverso un programma di attività e iniziative istituzionali, culturali e formative.

MISSION
Assirm promuove una sempre più vasta affermazione del valore della ricerca di mercato, sociale
e d’opinione, quale strumento di conoscenza e comprensione dei fenomeni sociali, economici e
politici.

VALORI
La mission di Assirm si ispira a quattro valori fondamentali:
➢ Il valore sociale della ricerca: inteso come capacità di andare oltre la mera informazione per
offrire la comprensione del significato dei fenomeni e delle dinamiche sociali, grazie al
costante perseguimento della competenza professionale e dell’eccellenza nelle prestazioni.
➢ Il valore della ricerca come alto impegno di servizio: per l’utilità diretta dei committenti e il
soddisfacimento delle loro esigenze, ma, indirettamente, anche per l’utilità e il
soddisfacimento di tutti i segmenti della collettività, per il bene della società stessa e per un
futuro migliore.
➢ Il valore di una coscienza professionale matura: per l’esercizio responsabile di una
professione che sappia perseguire le finalità dei committenti non disgiuntamente da quelle
sociali.
➢ Il valore della formazione dei ricercatori: al fine di una intelligenza di ricerca adeguata alla
crescente complessità della società ed alla sua progressiva trasformazione.

VISION
Operare in modo che la ricerca di mercato sia largamente riconosciuta ed apprezzata per il suo
valore, che il suo uso si diffonda in modo crescente tra istituzioni, imprese e associazioni e che
il suo Codice di Etica Professionale e le Norme di Qualità siano considerati garanzia di
eccellenza.

STATUTO SOCIALE
Art. 1 Costituzione, Denominazione, Sede
E’ costituita “Assirm, Ricerche di Mercato, Sociali e di Opinione”, Associazione apartitica, senza
fini di lucro e con durata illimitata. La sede sociale è a Milano.

Art. 2 Scopi
L’Associazione ha la finalità di rappresentanza e promozione degli interessi degli Associati, in
uno spirito di collegialità e di mutua collaborazione nonché, quale associazione di categoria,
degli interessi complessivi del comparto delle ricerche, e, più in generale, di contribuzione alla
conoscenza, valorizzazione e qualità della ricerca.
In particolare, si propone di:
• rappresentare gli Associati in ogni opportuna sede nazionale e internazionale e svolgere
opera di promozione della ricerca e difesa degli interessi comuni;
• codificare e promuovere le regole di buon comportamento professionale proprie del
settore e operare affinché l’appartenenza all’Associazione porti ad una sempre maggiore
qualificazione dei servizi offerti;
• promuovere l’immagine pubblica delle società di ricerca, favorendo lo scambio di
informazioni e la reciproca conoscenza tra queste e gli utilizzatori dei servizi, gli organi
pubblici istituzionali ed i mezzi di comunicazione di massa;
• favorire ed incrementare, attraverso l’istituzione di appositi centri di studio o l’adesione
ad analoghe iniziative promosse da terzi, la conoscenza e l’approfondimento delle
innovazioni e delle problematiche nel campo della ricerca;
• curare la formazione e l’aggiornamento professionale permanente dei ricercatori e degli
addetti in generale all’attività di ricerca;
• stabilire un regolare scambio di informazioni sulle esperienze ed i problemi degli
Associati e, ovunque possibile, concordare principi, indirizzi e intese comuni.
Per il perseguimento di questi scopi, l’Associazione potrà costituire società operative,
partecipare ad organizzazioni e federazioni che operino nello stesso settore, o a livelli superiori
di aggregazione, e negoziare nell’interesse degli Associati e siglare, previa ratifica
dell’Assemblea, accordi sindacali vincolanti per gli Associati.
Art. 3 Associati
Possono appartenere all’Associazione le Società e gli Enti che:
• operino in Italia in aderenza alle norme civilistiche applicabili alla forma giuridica
prescelta;
• abbiano come attività riconosciuta, e la svolgano per conto di terzi, la ricerca di mercato,
sociale e di opinione, fondata su basi statistiche o scientifiche, o svolgano porzioni di
ricerca, quali ad esempio rilevazioni ed elaborazioni dei dati;
• siano già certificati ISO o si impegnino ad attuare la certificazione di qualità secondo lo
Standard ISO o le Norme di Qualità Assirm entro un periodo di 12 mesi a partire dalla
data di ammissione;
• siano dotati delle necessarie competenze tecniche e professionali per assicurare
un’adeguata qualità del servizio;
• abbiano una stabile organizzazione in Italia da almeno due anni, fatta eccezione per
Società o Enti risultanti da fusioni o integrazioni o di nuova costituzione, il cui fondatore
sia già stato titolare o socio o direttore generale di un Associato ad Assirm, o abbia
ricoperto incarichi negli Organi Associativi elencati all’art. 9.
Non possono appartenere all’Associazione, le Società e gli Enti che svolgano, anche
marginalmente, attività aventi finalità di promozione e comunicazione pubblicitaria di beni e
servizi, di marketing diretto e telemarketing, di commercializzazione, distribuzione e vendita.
Possono inoltre appartenere all’Associazione Enti Privati e Pubblici di cui, per le loro
caratteristiche e nel rispetto del regolamento associativo, se ne ritiene di utilità l’annessione.

Art. 4 Ammissione
I candidati che intendono far parte dell’Associazione devono:
• presentare domanda di ammissione indicando la persona fisica che li rappresenterà
nell’Assemblea e fornire i dati previsti dal regolamento;
• accettare le visite e i controlli eventualmente richiesti dal Consiglio Direttivo o dal
Comitato Disciplinare;
• accettare la funzione arbitrale del Comitato Disciplinare;
• accettare integralmente e sottoscrivere il presente Statuto, le norme del Codice di Etica
Professionale Assirm e tutte le normative adottate da Assirm;
• possedere o impegnarsi formalmente ad attuare la certificazione di qualità secondo lo
Standard ISO entro un periodo di 12 mesi a partire dalla data di ammissione; oppure
dimostrare di possedere i requisiti dettati dalle Norme di Qualità dell’Associazione
approvate dall’Assemblea, entro un periodo di 12 mesi a partire dalla data di
ammissione;
• impegnarsi a rispettare gli accordi e gli impegni sottoscritti da Assirm in nome e per
conto degli Associati;
• impegnarsi al versamento all’Associazione sia della quota associativa, sia della quota
“una tantum” di iscrizione quando prevista;
• impegnarsi a fornire entro i termini prestabiliti i dati statistici periodici.
Le candidature delle Società o Enti vengono esaminate dal Consiglio Direttivo, che è tenuto ad
accertare il possesso dei requisiti di cui all’Art.4, e deliberare sulla loro accettazione.
Il perfezionamento della adesione ha luogo all’atto del versamento della quota stabilita
dall’Assemblea.

Art. 5 Cessazione del Rapporto Associativo
Il rapporto associativo decade:
• per cessazione dell’attività dell’Associato;
• per dimissioni dell’Associato;
• per morosità da parte dell’Associato;
• per mancato possesso o adeguamento ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5, accertato dal
Consiglio Direttivo;
• per espulsione decretata dall’Assemblea su proposta del Comitato Disciplinare.
Nel caso di dimissioni dall’Associazione, l’Associato dimissionario deve darne comunicazione
scritta entro e non oltre il 30 settembre, e il vincolo associativo cesserà ad ogni effetto il 31
dicembre dell’anno in corso.

Art. 6 Risorse Finanziarie
Le risorse finanziarie dell’Associazione derivano da:
• quote associative annuali e corrispettivi per le attività di servizio;
• eventuali quote di iscrizione dei nuovi Associati;
• eventuali contributi suppletivi degli Associati;
• eventuali contributi erogati da enti pubblici e privati o da persone fisiche, in relazione
ad attività e prestazioni compatibili con i fini istituzionali;
• donazioni e lasciti, in quanto accettati.

Art. 7 Quote Associative
La quota associativa viene stabilita annualmente dall’Assemblea, su proposta del Consiglio
Direttivo, entro il mese di dicembre dell’anno precedente.
La quota può essere paritetica o differenziata per fasce di cifra d’affari, oppure mista, risultante
dal cumulo di una quota paritetica e di una quota addizionale, definita per alcune fasce di cifra
d’affari. Per l’eventuale quota differenziata per cifra d’affari, si farà riferimento ai dati di
bilancio dell’anno appena trascorso.
L’Associato deve corrispondere la quota annuale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento
della quota stessa. Il Consiglio Direttivo può sospendere dalle attività dell’Associazione,
l’Associato che non abbia
provveduto entro il 31 marzo al saldo del suo dare per l’anno in corso. Nel caso in cui
l’inadempienza persista, il Consiglio Direttivo entro il 30 giugno, delibera la cessazione del
rapporto associativo per morosità, fermo restando il diritto dell’Associazione di adire le vie
legali nei confronti dell’Associato per il recupero del pregresso.
La quota di iscrizione per i nuovi Associati viene corrisposta, quando prevista dall’Assemblea,
“una tantum” in aggiunta alla quota annuale.
L’Assemblea, su indicazione del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di sospendere la quota “una
tantum” a tempo indeterminato.

Art. 8 Organi dell’Assirm
Sono Organi dell’Associazione:
• l’Assemblea degli Associati;
• il Presidente;
• il Consiglio Direttivo;
• il Tesoriere;
• il Revisore dei Conti;
• il Comitato Disciplinare;
• il Comitato di Qualità;
• il Centro Studi.
Tutte le cariche sociali hanno durata triennale.
Le cariche sociali non sono retribuite se ricoperte da persone fisiche appartenenti alle
organizzazioni associate.

Art. 9 L’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli Associati. Essa è l’organo che riunisce in sé tutti i poteri
relativi all’esistenza ed all’attività dell’Associazione ed alla normativa che regola la vita sociale.
Per partecipare all’Assemblea, l’Associato deve essere presente o tramite il proprio
rappresentante legale o con persona da questi designata per iscritto. L’Associato, per esercitare
il diritto di voto, deve essere in regola con la quota associativa. Gli Associati sono tenuti a dare
comunicazione ufficiale ad Assirm nel caso in cui decidano di sostituire il proprio
rappresentante.

Art. 10 Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Qualora il Presidente fosse
dimissionario o impossibilitato a fare la convocazione, questa dovrà essere fatta dal Vice
Presidente Vicario:
• entro il mese di dicembre di ogni anno per l’approvazione del bilancio preventivo;
• entro il mese di giugno di ogni anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno
precedente;
• entro il mese di dicembre di ogni triennio in concomitanza con l’approvazione del
bilancio preventivo, per il rinnovo delle cariche sociali;
• quando ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo almeno un terzo degli Associati;
• su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo.
In ogni caso la convocazione dell’Assemblea viene indetta con un preavviso non inferiore a 15
(quindici) giorni. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della
riunione e gli argomenti all’ordine del giorno.
La convocazione può essere alternativamente effettuata per posta elettronica certificata,
lettera raccomandata a.r., fax o e-mail con ricevuta di avvenuta ricezione.
Ogni argomento non previsto da detto ordine del giorno verrà discusso solo se approvato dalla
maggioranza semplice dei presenti, ma non potrà essere deliberato in quella sede.

Art. 11 Compiti dell’Assemblea
All’Assemblea spettano:
• la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;
• la nomina del Revisore dei Conti;
• la nomina del Comitato Disciplinare;
• la nomina del Comitato di Qualità;
• l’approvazione dello Statuto;
• l’approvazione del programma di attività, proposto annualmente dal Consiglio Direttivo;
• l’approvazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi;
• la determinazione della quota di iscrizione, della quota associativa e di ogni altro
contributo suppletivo;
• l’approvazione del Codice di Etica Professionale e delle Norme di Qualità;
• l’approvazione di iniziative specifiche non previste dal programma annuale di attività e che
impegnino significativamente l’Associazione oltre i limiti del bilancio preventivo approvato.

Art. 12 Svolgimento dell’Assemblea
L’Assemblea è valida quando in essa sia rappresentata almeno la maggioranza degli Associati
con diritto di voto.
Ciascun Associato non può essere portatore di più di due deleghe.
Qualora non si raggiunga la maggioranza di cui sopra, il Presidente può riconvocare con le
stesse formalità indicate all’articolo 11, ma con la possibilità di ridurre il tempo di preavviso a
7 (sette) giorni, una nuova Assemblea con lo stesso ordine del giorno, e tale Assemblea sarà
validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti.
L’Assemblea è presieduta dal rappresentante di uno degli Associati nominato dai presenti.
La votazione può essere segreta o per alzata di mano.
È comunque segreta:
• per l’elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Comitato Disciplinare, e del
Comitato di Qualità;
• per ogni decisione che richieda ai sensi del presente Statuto la maggioranza di due terzi
dei presenti in Assemblea;
• ogni qualvolta sia richiesta da almeno un terzo dei presenti.
Salvo nei casi più oltre indicati, le deliberazioni dell’Assemblea vengono assunte a maggioranza
semplice dei voti presenti, in caso di parità fra voti favorevoli e contrari, e solo in questo caso,
il voto del Presidente avrà valore doppio.
Per le seguenti delibere è sempre richiesta la maggioranza qualificata (due terzi dei voti
spettanti ai presenti comprese le deleghe):
• elezione del Presidente;
• modifiche dello Statuto;
• scioglimento dell’Associazione;
Il Presidente dell’Assemblea nomina tra i presenti un Segretario.
Lo svolgimento e le deliberazioni dell’Assemblea sono fatti constare da verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario. Copia del verbale deve essere spedita a cura del Presidente a tutti
gli Associati entro 15 (quindici) giorni dall’Assemblea.
Audio/Video Assemblea.
E’ possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o
distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei
relativi verbali:
• che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che
provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
• che sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione
degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i
risultati della votazione;
• che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
assembleari oggetto di verbalizzazione;
• che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione
simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o
trasmettere documenti.

Art. 13 Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e cura
l’esecuzione delle relative delibere.
Può assumere provvedimenti d’urgenza salvo informarne tempestivamente tutti gli Associati e
sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo.
Il Presidente designa nell’ambito del Consiglio Direttivo il Vicepresidente Vicario ed ha la
facoltà di nominare da uno a due altri Vicepresidenti, oltre al Vicepresidente Vicario. Ad ogni
Vicepresidente potrà essere conferito dal Presidente uno specifico mandato.
Il Vicepresidente Vicario ha il compito di cooperare con il Presidente nell’esercizio delle di lui
funzioni e di sostituirlo con identici poteri là ove da questi richiesto, od in caso di suo
impedimento.
Il candidato alla Presidenza, per essere eletto, deve ottenere la maggioranza dei due terzi dei
voti presenti. Nel caso non si raggiunga detta maggioranza, la votazione deve essere
immediatamente ripetuta.
Nel caso in cui neppure nella seconda votazione si raggiunga la maggioranza dei due terzi, si
procede ad un ballottaggio tra i due candidati più votati sino a quando uno dei due non
raggiunga la maggioranza semplice dei voti presenti in Assemblea.
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto soltanto una volta consecutiva nella
stessa carica.
Qualora nel corso del mandato, il Presidente lasci per qualsiasi motivo la Società o l’Ente di cui
è rappresentante nell’Associazione, è tenuto a dare le dimissioni entro 30 (trenta) giorni. In
questo e in qualsiasi altro caso di dimissioni del Presidente o di suo impedimento a continuare
a ricoprire l’incarico, è compito del Vicepresidente Vicario darne comunicazione agli Associati e
convocare nel minor tempo possibile l’Assemblea.
L’Assemblea procederà all’elezione del nuovo Presidente, all’interno delle candidature
pervenute, che potranno comprendere anche il Presidente uscente.
Il Presidente così eletto durerà in carica fino al completamento del mandato del Presidente
dimissionario ed avrà la facoltà di nominare un nuovo Vicepresidente Vicario. Qualora le
dimissioni avvenissero nell’ultimo semestre del mandato, il Vicepresidente Vicario gestirà
l’ordinaria amministrazione ad interim fino alla conclusione del mandato.
Alla scadenza del mandato, il Presidente uscente diventa automaticamente Past President. Il
Past President, rappresenta la continuità dell’Associazione, resta in carica per il triennio
successivo e per un secondo triennio nel caso in cui il Presidente in carica ottenga il rinnovo del
mandato. Potrà partecipare, senza diritto di voto e con incarico di natura consultiva, alle
riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo
I
l Consiglio Direttivo è composto da 4 a 10 membri.
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni che svolge con responsabilità collegiale:
• attuare le direttive dell’Assemblea;
• adottare e modificare il regolamento attuativo dello Statuto, contenente le sue specifiche
norme di attuazione;
• curare l’ordinaria amministrazione;
• studiare modalità, mezzi e priorità per conseguire gli scopi sociali e sottoporre
all’Assemblea i programmi di attività e di spesa;
• convocare l’Assemblea e stabilire l’ordine del giorno delle riunioni
• esaminare nel merito le domande di ammissione all’Assirm e decidere circa
l’accoglimento di tali domande ai sensi degli articoli 4 e 5 dello Statuto;
• provvedere nei modi appropriati all’attuazione di programmi approvati e prendere ogni
altra iniziativa per il raggiungimento dei fini sociali;
• nominare il Direttore del Centro Studi e stabilire la durata del suo mandato.
I membri del Consiglio vengono eletti dall’Assemblea e durano in carica tre anni.
Del Consiglio Direttivo non può esser membro più di un rappresentante delle Associate che
facciano parte del medesimo gruppo. Inoltre, non può essere membro del Consiglio un
rappresentante del medesimo gruppo a cui appartiene il Presidente.
L’elezione dei Consiglieri avviene sulla base delle candidature pervenute al Presidente uscente
almeno due settimane prima della data fissata per l’Assemblea.
I candidati, segnalati dagli Associati o autocandidatisi, devono rispondere ai seguenti requisiti
ed attenersi alle norme del regolamento approvato dall’Assemblea:
• appartenere ai massimi livelli direzionali della Società o Ente Associato;
• garantire la disponibilità di tempo necessaria per l’espletamento dell’incarico.
L’Assemblea elegge i Consiglieri dopo l’elezione del Presidente esprimendo un numero di
preferenze fino al numero massimo di consiglieri eleggibili.
Vengono eletti i primi 4 (10) candidati più votati.
L’interruzione del rapporto lavorativo del Consigliere con la Società o l’Ente che rappresenta in
Associazione, implica l’automatica rinuncia alla carica detenuta presso l’Associazione. In tale
caso, o nel caso di dimissioni volontarie da tale carica, il Consigliere verrà sostituito dal primo
candidato non eletto. In mancanza di sostituti si convocherà l’Assemblea.
La sostituzione non avverrà ove la cessazione dovesse avvenire nell’ultimo semestre del
mandato salvo che fossero dimissionari più di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. In
tale evenienza si convocherà l’Assemblea.
In caso di decisione del Consiglio sottoposta a voto, il Presidente e ogni Consigliere hanno diritto
ad un voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente il quale avrà ampia facoltà di scelta sulle
modalità di svolgimento del Consiglio stesso purché sia rispettata la presenza, anche in luoghi
diversi, della maggioranza dei suoi componenti e che essi siano nelle condizioni di potere
partecipare attivamente alla riunione. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se è
raggiunta la maggioranza dei Consiglieri presente alla riunione.

Art. 15 Il Tesoriere
Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere dell’Associazione, che può essere scelto anche fra
persone non appartenenti alle Associate e che dura in carica per la stessa durata del Consiglio.
Il Tesoriere controlla e segue la gestione amministrativa dell’Associazione, ne riferisce al
Consiglio e predispone i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre, previa verifica del
Revisore dei Conti, al Consiglio Direttivo per la successiva presentazione all’Assemblea.

Art. 16 Il Revisore dei Conti
Il revisore dei conti è nominato dall’Assemblea. Il suo mandato può essere rinnovato ed è
revocabile dall’Assemblea in qualsiasi momento.
L’incarico deve essere affidato a persona fisica o giuridica di provata competenza, estranea agli
Associati.
Il Revisore dei Conti ha accesso e poteri di controllo su tutta la documentazione contabile e deve
presentare all’Assemblea una propria relazione sui bilanci consuntivi. Esso inoltre assolve tutti
i compiti previsti dal Codice Civile.

Art. 17 Il Comitato Disciplinare
L’Assemblea Ordinaria nomina il Presidente e due membri, oltre a due membri supplenti, del
Comitato Disciplinare con i seguenti compiti:
• giudicare sul comportamento deontologico degli Associati;
• giudicare sulle controversie deontologiche sorte fra Associati o fra Associati e terze parti
esterne all’Associazione
• giudicare sulle controversie deontologiche sorte fra gli organi dell’Associazione o fra
questi e gli Associati.
Il Comitato Disciplinare si attiva su richiesta del Consiglio Direttivo.
Il Comitato Disciplinare opera in conformità con il Regolamento approvato dall’Assemblea degli
Associati; è facoltà del Comitato proporre modifiche del Regolamento che dovranno essere
approvate dall’Assemblea.

Art. 18 Il Comitato di Qualità
Il Comitato di Qualità è composto da 2 a 6 membri oltre al Presidente, nominati dall’Assemblea.
Il requisito dei candidati alla presidenza è di essere rappresentante di un Istituto Associato. Gli
altri membri del Comitato possono essere anche soggetti estranei all’Associazione, con specifica
esclusione dei certificatori che operano professionalmente per conto di Assirm. Al Comitato
sono attribuiti i seguenti compiti:
• verificare l’idoneità delle norme e delle procedure della qualità, proponendo al Consiglio
Direttivo e all’Assemblea le variazioni o le integrazioni che si rendessero opportune;
• valutare le relazioni dei verificatori relative ai controlli sul possesso dei requisiti
richiesti dalle Norme di Qualità Assirm.
Il Comitato è autorizzato a richiedere ai candidati ed agli Istituti Associati tutte le informazioni
necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti di verifica.

Art. 19 Il Centro Studi
Su segnalazione del Presidente, il Consiglio Direttivo designa il Presidente e/o il Direttore del
Centro Studi, che durano in carica per tre anni. Il Consiglio Direttivo, inoltre, approva il
regolamento attuativo del Centro Studi.
Il Centro Studi può effettuare tutte quelle attività ritenute utili o necessarie per favorire lo
sviluppo della cultura della ricerca e gli scambi di esperienze e conoscenze. Il programma delle
attività del Centro Studi viene sottoposto dal Direttore al Consiglio Direttivo.
Al Centro Studi possono aderire soggetti individuali e collettivi non Associati ad Assirm, che
siano attivi nella ricerca o cultori della materia, quali, ad esempio, liberi professionisti,
dipartimenti universitari, enti non profit e affini.

Art. 20 Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire solo per delibera assembleare con le modalità
previste dall’art.13.
A seguito di tale delibera l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Essi provvederanno all’operazione di liquidazione con l’assistenza del Revisore dei Conti.
In caso di scioglimento, l’Assemblea delibererà la destinazione dell’attivo netto.

Art. 21 Norme Supplementari
Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto, si intendono valide le norme di legge.


ASSIRM Statuto – aggiornato al 15 giugno 2023