Minori e soggetti vulnerabili
Le definizioni dell’età di un minore variano notevolmente e sono fissate da precise leggi nazionali e codici di autoregolamentazione. Secondo l’ordinamento italiano, in base all’art. 2 c.c. (come sostituito dall’art. 1, l. 8 marzo 1975, n. 39), minore è la persona fisica che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età. In assenza di una definizione nazionale, un “bambino” è definito come individuo fino ai 12 anni e un “giovane” come individuo di età compresa tra 13 a 17.
Per “persone vulnerabili” si intendono invece gli individui che possono avere limitate capacità di prendere decisioni in modo volontario e consapevole, inclusi quelli con disabilità cognitive o disabilità di comunicazione (definizione).
Nell’ambito della ricerca di mercato, per “minori e soggetti vulnerabili” si intendono gli individui per i quali il permesso di partecipare alla ricerca deve essere ottenuto da un genitore o tutore legale (approfondimento).
Fonti: Codice di Etica Professionale Assirm (ultimo aggiornamento: 2016).