4.1 Aspetti generali
La Società deve implementare delle procedure per tutelare la riservatezza dei rispondenti e per fornire loro rassicurazioni.
I dati identificativi dei rispondenti sui questionari devono essere usati per scopo di ricerca e per controlli di qualità e - fatta esclusione per i panel - devono essere conservati solo per il tempo necessario a tali fini, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy (Regolamento UE n. 679/2016) e delle relative procedure definite.
4.2 Reclutamento, formazione e gestione degli intervistatori
4.2.1 Aspetti generali
La Società deve mantenere aggiornato un archivio intervistatori digitale o non con l’indicazione dei lavori svolti e la loro qualifica.
Se si subappalta la rilevazione dati, i requisiti del punto 2.5 devono essere rispettati per assicurare che la società subappaltatrice segua le procedure e gli standard contenuti in questa sezione.
Il rapporto con gli intervistatori deve essere regolato nel rispetto della normativa vigente in materia di contrattualistica del lavoro e dell’accordo nazionale Assirm.
4.2.2 Reclutamento intervistatori
La Società deve valutare la competenza dei potenziali intervistatori sulla base della loro precedente esperienza di lavoro e qualifica, e/o di un colloquio di lavoro, e/o di referenze derivanti da precedenti impieghi. Si deve definire il livello di esperienza del candidato per stabilire quale lavoro affidargli.
La Società deve prevedere una “scheda intervistatore” digitale o non per la registrazione dei dati personali, titoli di studio, esperienze, specializzazioni in fase di reclutamento e le altre informazioni richieste.
Tutte le informazioni rilevanti sugli intervistatori, ottenute durante la fase di reclutamento o in seguito (formazione, valutazioni, ecc.) devono essere documentate e conservate nel periodo in cui l’intervistatore lavora per la Società e per un ulteriore anno nell’archivio intervistatori.
4.2.3 Formazione di nuovi intervistatori
Tutti gli intervistatori devono ricevere una formazione di base secondo quanto specificato di seguito.
Questa formazione deve essere data dalla Società, tranne che si abbia la conferma che la formazione di base è già stata impartita presso altra Società Assirm, soggetta alla presente normativa. I metodi di formazione devono essere scelti dalla Società, in accordo con i requisiti indicati di seguito.
Il contenuto e lo scopo della formazione di base devono essere adeguati alla natura del lavoro da svolgere (intervista diretta, intervista telefonica, reperimento di rispondenti qualitativi, retail audit). Se l’intervistatore è utilizzato successivamente per tipi di lavoro diversi da quello coperto dalla formazione di base ricevuta, compresa l’intervista assistita dal computer (CATI, CAPI, CAWI), deve ricevere una formazione aggiuntiva.
La formazione di base deve includere:
- i principi generali della ricerca di mercato, sociale e di opinione;
- i requisiti etici, inclusa la tutela degli intervistati e la riservatezza dei dati personali;
- le tecniche di intervista;
- se del caso, l’uso del computer nelle interviste (v. CATI, CAPI, CAWI);
- le esercitazioni pratiche e le interviste di prova.
Dopo la formazione di base, le prime interviste devono essere controllate e l’esito comunicato all’intervistatore stesso.
La verifica circa l’efficacia della formazione deve essere effettuata tramite controllo qualità al 100% del primo lavoro, ove possibile.
La Società deve prevedere una scheda di valutazione digitale o non il cui esito deve essere documentato nell’archivio intervistatori.
4.2.4 Formazione organizzativa per gli intervistatori
La Società deve assicurare la necessaria formazione agli intervistatori relativamente alle procedure interne.
4.2.5 Valutazione continua degli intervistatori
Gli intervistatori devono essere periodicamente controllati e valutati mediante un sistema di qualifiche che derivano dai controlli qualità effettuati su tutti i lavori assegnati.
Tale sistema deve prevedere diversi livelli che devono determinare se un intervistatore è qualificato, da tenere in osservazione o non idoneo.
La Società deve documentare le decisioni prese a riguardo nell’archivio intervistatori.
4.3 Raccolta dati
4.3.1 Reperimento dei rispondenti
Nel caso di campioni per quota, salvo diversi accordi con il Cliente o specifiche esigenze metodologiche, il tempo intercorrente fra due interviste consecutive alla stessa persona non può essere inferiore a tre mesi.
La Società deve inoltre rispettare la seguente limitazione nel reperimento dei rispondenti: parenti e conviventi, occupati in pubblicità/comunicazione (tranne che per ricerche su esperti del settore), ricerche di mercato, settore di attività dell’azienda Cliente (tranne che per ricerche industriali o trade), giornalisti e loro familiari (tranne che per ricerche su esperti del settore, inclusi i medici).
Tale condizione di eleggibilità non è pertanto applicabile a campioni random estratti da liste censuarie, a panel espliciti -on e off line- e a soggetti appartenenti a gruppi professionali rilevanti.
In particolare, per il reperimento del panel online si rimanda al paragrafo 4.4.5.
4.3.2 Informativa al rispondente
La Società deve rispettare la normativa vigente sulla privacy e le relative procedure definite.
In particolare:
- tutti i contatti con i rispondenti devono includere una breve descrizione dei principi della riservatezza sui dati dei rispondenti stessi, gli scopi generali per cui i dati possono essere utilizzati e il nome della Società. I rispondenti devono essere informati che la loro collaborazione è volontaria;
- l’informativa e il consenso devono essere documentati in modo opportuno, secondo le modalità con cui verranno raccolti i dati. L’informativa deve includere gli elementi previsti dalla normativa vigente (Regolamento UE n. 679/2016).
Si devono conservare le registrazioni (ad esempio, come parti del questionario) per dimostrare che questi requisiti siano stati rispettati.
La Società deve predisporre apposite informative per la privacy coerenti con il presente requisito.
4.3.3 La raccolta dati da minori o da rispondenti vulnerabili
Un’attenzione particolare deve essere posta nei casi in cui i rispondenti siano minorenni o nei casi in cui i rispondenti siano considerati altrimenti vulnerabili. In questi casi, i genitori/i tutori o equivalenti, così come gli stessi rispondenti, dovranno essere informati e dare il proprio consenso.
Si devono conservare le registrazioni (ad esempio, come parti del questionario) per dimostrare che questi requisiti siano stati rispettati.
La Società deve predisporre apposite informative per la privacy coerenti con il presente requisito.
4.3.4 Briefing del progetto
Agli intervistatori devono essere date istruzioni per ogni progetto (o le specifiche di ogni fase di un progetto). Le istruzioni devono essere impartite da chi abbia piena conoscenza del progetto. La documentazione dei contenuti del brief e le relative istruzioni devono essere conservate.
Le istruzioni per un progetto quantitativo devono includere le seguenti informazioni:
- le date della rilevazione;
- le procedure di scelta delle persone da intervistare;
- le quote da coprire;
- la tecnica di rilevazione;
- le istruzioni/condizioni per la somministrazione del questionario;
- altri requisiti speciali del progetto.
Il briefing e/o le istruzioni per un progetto qualitativo devono includere le seguenti informazioni minime:
- le date e gli orari e il luogo della rilevazione;
- i criteri di reperimento;
- le quote richieste;
- il numero di rispondenti da reperire per ogni colloquio di gruppo;
- se verranno usati strumenti di osservazione;
- altri requisiti speciali del progetto.
4.3.5 Data della rilevazione e responsabile dell’esecuzione
La data della rilevazione e l’identità del intervistatore devono essere registrate.
4.3.6 Omaggi ai rispondenti
Laddove si diano omaggi ai rispondenti, la natura di questi omaggi dovrà essere documentata, nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e amministrativa.
4.4 Controllo della ricerca quantitativa
4.4.1 Punti generali
Lo scopo del controllo è di stabilire che la raccolta dati sia stata condotta secondo le istruzioni del progetto di ricerca.
Nel caso di questionari informatizzati (CAPI; CATI; CAWI; ecc.) la Società dovrà provvedere ad automatizzare controlli di tipo logico già all’interno del programma di intervista, ed eventualmente suggerire all’intervistatore (o al rispondente stesso, nel caso di questionari auto-compilato) eventuali azioni correttive.
Il controllo a valle dell’intervista deve essere effettuato al più presto dopo la rilevazione e laddove possibile prima che i dati risultanti vengano elaborati e/o presentati ai clienti.
I controlli devono essere svolti da parte di persone terze rispetto all’ufficio field.
Tutta la rilevazione di ogni progetto (o fase) deve essere controllata usando metodi in accordo con il punto 4.4.2 sottostante.
Le registrazioni degli intervistatori utilizzati dalla Società documentate nell’archivio intervistatori devono riportare i controlli, incluse le date e i progetti a cui si riferiscono.
Laddove il controllo identifichi discrepanze o problemi, si devono intraprendere azioni correttive a due livelli:
- a livello di ricerca (ad esempio, sostituzione delle interviste, ulteriori controlli, validazione dei dati prodotti).
- a livello di intervistatore (ad esempio, una formazione aggiuntiva). In caso di serie discrepanze il lavoro, recente o in corso, svolto dall’intervistatore deve essere sottoposto ad un nuovo controllo.
Nel caso di questionari CAWI la Società dovrà provvedere ad automatizzare i suddetti controlli e suggerire al rispondente stesso eventuali azioni sul questionario.
4.4.2 Metodi di controllo
In relazione alla tipologia di rilevazione, i controlli sono effettuati con diverse procedure:
- Osservazione concomitante.
- Seconda intervista.
- Monitoraggio apertura mail e verifica della durata di compilazione del questionario nel caso di ricerche CAWI e CATI.
- Editing del questionario.
- Controllo su dati aggregati.
Il controllo editing sul singolo questionario deve includere, ove appropriato, la verifica della completezza dei dati, il rispetto delle quote campionarie, la coerenza delle risposte. I controlli di editing sono fatti manualmente o tramite computer sul 100% dei questionari.
4.4.3 I livelli di controllo per interviste (non auto-compilate) effettuate tramite intervistatore
Per tutti i progetti in cui la rilevazione è fatta tramite intervistatori, il controllo deve essere fatto ricontattando i rispondenti o tramite monitoraggio ai livelli sottoindicati.
Nel caso di interviste telefoniche, si richiede la presenza di supervisor in rapporto compreso in un intervallo da 1:15 a 1:25 operatori da controllare, a seconda della complessità e della durata del fieldwork.
Il livello minimo di controllo tramite monitoraggio deve essere pari al 5% delle interviste/casi con almeno il 50% dell’intera intervista monitorata/ascoltata.
I controlli possono essere integrati da altre modalità (es. ascolto “da remoto”, controlli statistico-tecnici, ecc.).
Nel caso di interviste personali, il livello di controllo tramite secondo contatto dell’intervistato deve essere pari al 20% degli intervistatori e al 5% delle interviste.
I controlli possono essere integrati da altre modalità di controllo (es. accompagnamento da parte di un supervisore o del Cliente, controlli statistico-tecnici, ecc.).
La Società deve documentare le registrazioni dei controlli eseguiti con metodi appropriati.
Tali controlli sono conservati come documenti primari.
Se il controllo sulle registrazioni dati è il solo metodo utilizzabile (per esempio ricerche tramite tecniche di osservazione, audit nel punto vendita “retail audit”) il livello richiesto deve essere del 100%.
Sono fatte salve eventuali deroghe concordate contrattualmente con il Cliente.
Vedere Tabella riassuntiva delle percentuali di controllo.
4.4.4 Registrazioni dei controlli delle interviste (non auto-compilate) effettuate tramite intervistatore
Si devono predisporre delle registrazioni relative ai controlli fatti per ogni ricerca.
Le registrazioni devono includere:
- il nome della persona che ha effettuato i controlli;
- la descrizione dei metodi di controllo usati, incluso cosa è stato controllato nei ricontatti con i rispondenti, se pertinente;
- l’identità o il codice identificativo dell’intervistatore il cui lavoro è stato controllato;
- la descrizione di qualsiasi discrepanza emersa;
- i provvedimenti adottati.
Le registrazioni dei controlli devono essere reperibili sia per progetto/fase che per singolo intervistatore nell’archivio intervistatori in forma digitale e non.
4.4.5 Controllo di interviste auto compilate su panel online
I controlli sono fatti in forma automatizzata sul 100% dei questionari. Oltre ai normali controlli di coerenza interna, i controlli specifici per le ricerche CAWI prevedono:
- coerenza delle risposte con i dati di profilazione disponibili;
- verifica della durata di compilazione del questionario;
- verifica di comportamenti fraudolenti (per esempio risposte sempre identiche, oppure % di mancate risposte superiori alla media, ecc.);
- verifica della qualità di risposta alle domande aperte.
Le registrazioni dei controlli devono essere reperibili sia per singola ricerca sia per singolo panelista.
4.5 Raccolta dati qualitativi
4.5.1 Reperimento dei rispondenti
I dettagli dei rispondenti e il modo in cui sono stati reperiti devono essere registrati su questionari di reclutamento o equivalenti registri e questi devono essere resi disponibili ai moderatori e conservati come registrazioni del progetto soggette alle norme di riservatezza, ai sensi della normativa sulla privacy (Regolamento UE n. 679/2016).
La Società deve dare idonea informativa ai rispondenti secondo quanto stabilito dal punto 4.3.2.
4.5.2 Controlli del reperimento dei rispondenti
L’obiettivo principale dei controlli del reperimento dei rispondenti è di confermare i criteri socio-demografici e gli altri criteri di eleggibilità.
Tutti i rispondenti reclutati devono essere controllati usando uno dei metodi descritti sotto. Anche l’esigenza di intraprendere un’azione in caso di discrepanze deve essere applicata a questi controlli.
In sede di intervista/colloquio di gruppo, l’identità del rispondente deve essere confermata.
Il controllo può essere fatto ricontattando il rispondente o tramite monitoraggio.
Il ricontatto del rispondente può essere condotto tra la data del reperimento e quella del gruppo o dell’intervista in profondità, o durante lo stesso gruppo/intervista in profondità.
Le registrazioni dei controlli devono essere effettuate in accordo con il punto 4.4.4.
4.5.3 Moderazione qualitativa
La moderazione dei colloqui di gruppo e delle interviste in profondità o di ricerche qualitative online deve essere fatta da personale istruito sulla ricerca.
I moderatori devono documentare il lavoro svolto (colloquio di gruppo/intervista in profondità/ricerca qualitativa online) nel rispetto delle istruzioni ricevute.
4.5.4 Registrazione della ricerca qualitativa e riservatezza dei rispondenti
La Società deve rispettare la normativa vigente sulla privacy e delle relative procedure definite.
Le registrazioni complete delle risposte ai colloqui di gruppo o interviste in profondità devono essere conservate, normalmente videoregistrate. Nel caso di ricerca qualitativa online deve essere tenuta traccia dei testi prodotti nel corso della sessione online di intervista o di gruppo. I rispondenti devono essere messi al corrente delle registrazioni e dare il proprio consenso alla registrazione stessa, all’uso previsto della registrazione (incluso qualsiasi uso da parte di terzi) e a qualsiasi trasferimento di dati (ai Clienti, per esempio).
L’uso e il trasferimento delle registrazioni deve essere limitato esclusivamente a finalità di ricerca.
Laddove terzi (inclusi i Clienti) intendono osservare il colloquio di gruppo, le interviste in profondità o la ricerca qualitativa online e avere le registrazioni o i verbatim, i rispondenti devono esserne informati.
Le registrazioni devono essere identificate con mezzi opportuni al fine di consentire di ricondursi al progetto (anche tramite incrocio dei dati con altre registrazioni), mediante indicazione del numero di progetto e della data del colloquio di gruppo o dell’intervista in profondità.
Le videoregistrazioni e le verbalizzazioni di colloqui/gruppi online sono conservate come documenti primari.
4.6 Raccolta dati per autocompilazione e panel (on e off-line)
4.6.1 Punti generali
I sottopunti dal 4.6.2 al 4.6.5 coprono le raccolte dati di tipo quantitativo in cui i rispondenti, al momento della fornitura dei dati/delle risposte, non hanno un contatto diretto, personale o telefonico con un intervistatore o altro rappresentante della Società. L’autocompilazione include:
- Ricerche on-line (via internet o CAWI).
- Ricerche su dispositivi mobili (CAMI).
- Ricerche postali.
- Ricerche tramite diari.
- Interscambio elettronico di dati (EDI), dove i dati sono ottenuti direttamente da registrazioni memorizzate sul computer di una società.
- File inviati per posta, dove un file contenente un questionario per l’autocompilazione è spedito al rispondente via posta elettronica e il rispondente installa e riempie il questionario prima di rispedire il file alla Società.
- Il caricamento dati touch-tone, dove il rispondente chiama un computer e risponde alle domande poste dal computer digitando i tasti del telefono.
- Il caricamento dati per riconoscimento vocale, dove il rispondente risponde al telefono e il computer verifica le risposte ripetendole.
- Colloqui di gruppo on-line o altri metodi interattivi.
Per le ricerche CAMI si rinvia alla specifica Linea-guida Assirm.
In caso di autocompilazione “in hall” si applicano le normali procedure di field quantitativo.
L’accesso ai questionari via internet può avvenire tramite e-mail, link inviati via mail, o pubblicati su un sito, oppure tramite applicazioni di dispositivi mobili. I campioni di rispondenti possono essere “ad hoc” per uno specifico progetto (ad esempio, su liste fornite dal cliente o reclutati su web) o estratti da access panel.
4.6.1.1 Panel e Community Online a scopo di ricerca
Per panel/community di ricerca online si intende un gruppo di individui reclutati allo scopo di ricevere inviti periodici per partecipare a ricerche di mercato, sociali e di opinione.
Si parla di Panel e Community Online quando l’interazione con i panelisti avviene via web, sia tramite un sito di riferimento del panel, sia tramite sondaggi, questionari, attività di ricerca svolte tramite web.
In un panel di ricerca le interazioni sono solo verticali, ossia tra ogni singolo utente e i ricercatori. In una community, invece, sono ammesse anche interazioni orizzontali tra i diversi utenti.
In caso di community deve quindi essere posta particolare attenzione alle interazioni fra i diversi utenti: tali interazioni devono essere guidate o quantomeno monitorate dai gestori della community al fine di evitare che lo scambio di informazioni spontanee possa inficiare la qualità delle ricerche.
In genere sia i panel che le community online dispongono di un sito di riferimento per gli iscritti, dove questi possono trovare tutte le informazioni necessarie circa la propria partecipazione al panel e la possibilità di interagire con i gestori dell’iniziativa.
4.6.1.2 Tipologie di Panel e Community Online a scopo di ricerca
Un panel/community di ricerca può essere:
- generico/general purpose: hanno lo scopo di proporre ricerche di ogni tipo e senza vincolarsi ad un determinato brand; l’iscrizione è generalmente aperta a chiunque; il panel non è riconducibile ad un determinato marchio. Sono i panel tipicamente di proprietà di istituti di ricerca o panel provider.
- di marca/brand: la community/panel viene proposta sotto un determinato marchio consumer, e può essere rivolta sia specificatamente ai clienti, sia anche ai prospect di tale marchio.
In quest’ultimo caso subito al momento dell’iscrizione deve essere chiaro agli utenti se si stanno iscrivendo ad una iniziativa di proprietà del marchio del panel (e quindi tutti i dati raccolti e in genere per ogni tema riguardante la privacy il titolare è l’azienda del brand in questione) oppure se l’iniziativa è condotta per l’azienda del brand da parte di un fornitore (come una società di ricerca) e, quindi, la titolarità ai fini della privacy può essere a seconda dei casi in capo allo stesso fornitore. In quest’ultimo caso è anche necessario specificare quali dati possono essere trasferiti dal fornitore al committente.
Quando i ricercatori interagiscono direttamente con gli utenti all'interno di una community essi devono anche spiegare qual è il loro scopo e ruolo e in che modo utilizzeranno ogni commento proveniente dagli utenti. Inoltre, quando ne prendono parte, i ricercatori devono assicurarsi di non risultare ingannevoli nel presentarsi ad esempio fingendo il ruolo di un semplice membro della community.
Infine, per rilevare insight specifici, in particolare quando si vogliono analizzare le differenze fra i contenuti spontanei e quelli invece sollecitati degli utenti, possono essere definiti degli stimoli.
4.6.2 Reclutamento e processo di registrazione
Si considerano come panelisti solo gli individui che hanno personalmente dato l’adesione al panel.
L’adesione al panel deve essere volontaria. All’atto dell’adesione i panelisti devono essere informati in modo trasparente su:
- caratteristiche della partecipazione;
- modalità di conservazione dei dati;
- possibilità di abbandonare il panel nel caso volessero cessare la collaborazione;
- sistema di incentivazione proposto, se presente;
- regole e sui controlli che potrebbero comportare sanzioni per il panelista.
In caso di abbandono il nominativo deve essere cancellato e non può essere più utilizzato per alcuna indagine.
Possono comunque essere conservati tutti i suoi dati, sia di profilo, sia raccolti durante i questionari, purché resi anonimi e non riconducibili all’identità del panelista.
L’iscrizione al panel avviene tramite una procedura di tipo “double opt-in” o equivalente. La Società deve essere in grado di documentare per ogni panelista:
- le modalità utilizzate per il reclutamento;
- il corretto svolgimento delle procedura di adesione per ogni panelista;
- gli accorgimenti eventualmente messi in atto per prevenire/contrastare e mantenere iscrizioni multiple o fraudolente.
Nella fase di registrazione la Società rileva per ogni panelista le informazioni relative alle variabili demografiche di base, necessarie sia come elementi di controllo dell’identità, sia per documentare la composizione del panel e le implicazioni per le procedure di campionamento dei singoli progetti di ricerca.
La Società che gestisce il panel deve dichiarare quali variabili sono rilevate per la profilazione e aggiornare periodicamente le statistiche relative alla sua composizione.
Nella profilazione devono essere sempre presenti:
- genere;
- data di nascita;
- regione o provincia di residenza;
- comune e/o CAP di residenza;
- occupazione;
- titolo di studio;
- posizione in famiglia;
- numero componenti della famiglia;
- presenza di bambini / ragazzi;
- tipo di accesso a internet;
- frequenza d’accesso a internet.
4.6.2.1 Gestione del panel e delle survey
La Società o il panel provider che gestisce il panel deve documentare in forma aggiornata:
- la dimensione complessiva e la composizione del panel in ordine alle variabili rilevanti della profilazione, valutando tali dati sui panelisti attivi. A tal fine la Società o il panel provider deve fornire una chiara definizione di panelista attivo. Lo stato di panelista attivo e la profilazione devono essere periodicamente verificati e aggiornati. Il tasso di ricambio/turnover del panel e la periodicità di aggiornamento sono da documentare;
- l’eventuale riconoscimento di incentivi ai panelisti e la natura degli incentivi riconosciuti;
- i criteri previsti in ordine alla frequenza di partecipazione dei panelisti ai singoli progetti di ricerca (per es. il numero massimo di inviti o il numero massimo di partecipazioni ammesse in un certo periodo di tempo, i criteri di esclusione dal campionamento, ecc.). A tal fine la Società per ogni panelista deve mantenere traccia delle ricerche alle quali è stato invitato a partecipare e per ogni ricerca di:
- esito dell’invito;
- data di partecipazione;
- esito dei controlli effettuati dalla Società.
Sui singoli progetti di ricerca, la Società o il panel provider deve rendere disponibili le seguenti informazioni:
- se utilizza un panel proprietario e si appoggia, in tutto o in parte, a provider esterni;
- il testo della mail di invito;
- la durata del field;
- i criteri e l’esito del campionamento: il numero complessivo di inviti, il numero di recall effettuati, il numero e la dinamica delle cadute;
- i controlli effettuati per determinare la qualità dei rispondenti e la qualità della risposta.
4.6.3 Campionamento per indagini per autocompilazione e per la ricerca via internet
Allo stadio di proposta/progettazione della ricerca e in fase di relazione finale al cliente, è indispensabile che la Società:
- Fornisca una chiara definizione dell’universo di riferimento.
- Descriva i metodi di campionamento e i criteri di selezione del campione.
- Dichiari le modalità di reclutamento dei partecipanti.
4.6.4 Convalida dei rispondenti
Allo stadio di proposta/progettazione della ricerca o nella presentazione ai Clienti, la Società deve riferire sulle forme di controllo dell’identità e della eleggibilità dei rispondenti. Nel caso di interviste auto-compilate online o CAMI su panel, la Società deve prevedere controlli di coerenza con i dati di profilazione in proprio possesso o richiesti al panel provider.
4.6.5 Istruzioni per l’autocompilazione
Le istruzioni per l’autocompilazione devono essere incluse come parte del questionario o come allegato.
4.6.6 Tutela della riservatezza dei rispondenti
La Società deve rispettare la normativa vigente sulla privacy e le relative procedure definite.
Per tutte le raccolte dati tramite autocompilazione, ma specialmente per quelle somministrate via internet, devono essere implementate procedure atte ad assicurare la sicurezza e la riservatezza dei rispondenti e dei dati che hanno fornito. Tali procedure devono tenere conto dei servizi erogati da qualsiasi fornitore usato dalla Società nel condurre questo tipo di raccolta dati.
Assicurazioni relative alla sicurezza e riservatezza devono essere date ai rispondenti, inclusa una dichiarazione che costituisca parte integrante del questionario o del materiale allegato.
I rispondenti devono essere messi al corrente, prima che partecipino, dell’argomento generale della ricerca e del tempo richiesto per fornire le risposte. Nell’esplicitare l’argomento si avrà cura di non influenzare la posizione del rispondente rispetto ai temi dell’indagine.
4.7 Raccolta dei dati da fonti secondarie
Le fonti secondarie di dati, i post e gli elementi digitali open source (es. materiali pubblicati, database, link, URL, ecc.), così come la loro natura e affidabilità, devono essere registrate a corredo del rapporto di ricerca. Laddove i dati venissero usati nel rapporto al Cliente, si devono indicare le fonti.
4.8 Documentazione della raccolta dati
Si devono fare registrazioni complete (inclusi i file elettronici) della fase di raccolta dati, incluso ciò che era stato pianificato e ciò che è stato effettivamente conseguito.
Non è necessario conservare queste registrazioni separatamente dalle altre registrazioni della ricerca.
Quando rilevante per il progetto, le registrazioni devono includere:
- copie di tutti i materiali della raccolta dati usati nel progetto, inclusi i questionari, gli scripting, le istruzioni e il materiale di stimolo, i documenti di briefing degli intervistatori, i fogli quote delle interviste;
- i metodi di campionamento utilizzati, inclusi i piani di campionamento e le fonti, la selezione, le quote, ecc.;
- codice identificativo di tutti gli intervistatori, la dimensione del lavoro (il numero delle interviste) e il tipo di lavoro assegnato e completato da essi;
- le registrazioni complete dei controlli e di ogni azione correttiva intrapresa;
- i tassi di risposta e la distribuzione delle cadute, ove applicabile
- un riepilogo delle variazioni tra il processo di rilevazione programmato e la rilevazione effettivamente completata, incluse la numerosità del campione complessivo e dei sottogruppi significativi; a questo proposito, la tollerabilità delle interviste mancanti è pari al 3%;
- nel caso di interviste in profondità o discussioni di gruppo che siano state videoregistrate, una identificazione chiara con la data e il numero del progetto);
- una dichiarazione relativa all’eventuale subappalto di tutta o parte della rilevazione e l’identità del/i subappaltatore/i.
La documentazione sopra elencata deve essere conservata in apposita cartella di lavoro con riferimento al numero di progetto, da predisporre per ogni ricerca.